Art. 1
In vigore dal 20 ago 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;216#art-1