Art. 4

LEGGE 20 luglio 2004, n. 215

In vigore dal 7 nov 2004
Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità 1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell' della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112 . 3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall' della citata legge n. 287 del 1990. 4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
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LEGGE 20 luglio 2004, n. 215 (Art. 4 Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.) — Testo vigente | Portale Normativo