Art. 4
LEGGE 20 luglio 2004, n. 215
In vigore dal 7 nov 2004
Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità
1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all' della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell' della legge 31 luglio 1997, n. 249
, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112
.
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall' della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
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