Art. 7

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

In vigore dal 1 ago 2004
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni) 1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. Note all': - Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale: «Art. 91 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). - 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato». - Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-20;189#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (Art. 7 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,) — Testo vigente | Portale Normativo