Art. 1

In vigore dal 6 ago 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;196#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo