Art. 5
LEGGE 2 luglio 2004, n. 165
In vigore dal 8 mag 2021
(Durata degli organi elettivi regionali)
1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. (5) (6) (7)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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