Art. 1
In vigore dal 23 lug 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;181#art-1