Art. 1
In vigore dal 21 lug 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;177#art-1