Art. 4
LEGGE 11 giugno 2004, n. 148
In vigore dal 3 ago 2008
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-11;148#art-4