Art. 4
LEGGE 11 giugno 2004, n. 147
In vigore dal 30 giu 2004
1. Entro il termine di cui all', comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all', comma 5.
Nota all', comma 1:
- Il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei consigli provinciali), è il seguente:
«Art. 9. - In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.
A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.
Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.
La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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