Art. 1
In vigore dal 29 mag 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e il relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-05-03;135#art-1