Convenzione
Art. 11
INTERESSI
In vigore dal 26 mag 2004
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente il percipiente, se l'effettivo beneficiano degli interessi è residente di detto Stato è se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il percipiente è uno Stato contraente, un suo ente locale, o un ente che svolga pubbliche funzioni, inclusa la Banca Centrale di detto Stato; o gli interessi sono pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale, o da un qualsiasi altro ente che svolga pubbliche funzioni;
b) gli interessi sono pagati ad un residente di uno Stato contraente in virtù di un prestito concesso, garantito o assicurato, da detto Stato contraente o da altra persona che agisca per conto di esso;
c) gli interessi sono pagati in dipendenza della vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o in dipendenza della vendita a credito di beni o della prestazione di servizi da un' impresa ad un'altra impresa;
d) gli interessi sono pagati in dipendenza di finanziamenti di qualunque tipo concessi da una banca.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-11