Art. 3

In vigore dal 1 mag 2004
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Data a Roma, addì 27 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge:2004-04-27;109#art-3

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