Art. 5

LEGGE 8 aprile 2004, n. 90

In vigore dal 10 apr 2004
Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia). 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze"; b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge. Nota all': - Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 14. - L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione non più di tre preferenze. Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.».
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LEGGE 8 aprile 2004, n. 90 (Art. 5 Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo