Art. 1

In vigore dal 5 feb 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.
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