Art. 2
In vigore dal 23 gen 2004
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall', paragrafo 2, del Trattato stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-12-24;380#art-2