Art. 1
In vigore dal 6 gen 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-11;362#art-1