Art. 1
In vigore dal 1 gen 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-11;359#art-1