Art. 1
In vigore dal 27 nov 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-03;329#art-1