Capo I

Art. 4

Oneri relativi a prestazioni e controlli.

In vigore dal 30 nov 2003
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;306#art-4

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