Art. 1

In vigore dal 29 lug 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: 1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione; b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione; c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti. 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti; b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti; c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso. 4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:legge:2003-10-27;290#art-1

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