Art. 1

In vigore dal 23 nov 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;324#art-1

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