Art. 1
In vigore dal 11 nov 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;299#art-1