Accordo›Titolo VIII
Art. 88
Dogane
In vigore dal 17 set 2003
Dogane
1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti;
- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU);
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli , l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-88