AccordoTitolo VIII

Art. 88

Dogane

In vigore dal 17 set 2003
Dogane 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU); - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli , l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-88

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