Art. 1
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;255#art-rd-1
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Questa disposizione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di ratificare i Protocolli di adesione al Trattato del Nord Atlantico (NATO). Tali accordi riguardano l'ingresso nell'alleanza di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia. I relativi documenti sono stati firmati a Bruxelles in data 26 marzo 2003.
La norma serve ad autorizzare formalmente il Presidente della Repubblica a ratificare specifici accordi internazionali di adesione alla NATO.
La norma si rivolge al Presidente della Repubblica, abilitandolo al compimento dell'atto di ratifica.
A seguito dell'approvazione parlamentare e della promulgazione della legge, il Presidente della Repubblica procede a sottoscrivere e formalizzare la ratifica dell'adesione dei sette Stati indicati alla NATO. In questo modo, l'Italia perfeziona la propria procedura interna relativa all'accordo internazionale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.