Art. 1
In vigore dal 7 set 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;248#art-1