Art. 3

LEGGE 11 agosto 2003, n. 228

In vigore dal 7 set 2003
(Modifica dell'articolo 602 del codice penale). 1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente: "ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".
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