Art. 16
LEGGE 11 agosto 2003, n. 228
In vigore dal 7 set 2003
(Disposizioni transitorie).
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell' si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell', ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell' non si applicano ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunità
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Nota all':
- Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale:
«Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.».
Storico versioni
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