Art. 3
LEGGE 11 agosto 2003, n. 218
In vigore dal 16 dic 2003
(Definizione dei parametri di riferimento).
1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-11;218#art-3