Art. 12

LEGGE 29 luglio 2003, n. 229

In vigore dal 9 set 2003
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti). 1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonchè i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Nota all': - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, reca: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».
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LEGGE 29 luglio 2003, n. 229 (Art. 12 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo