Art. 1
In vigore dal 16 lug 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-07-08;174#art-1