Art. 1
In vigore dal 10 lug 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2002-2004, di un contributo annuo pari a euro 309.875 destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;145#art-1