Art. 1
In vigore dal 29 giu 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-03;150#art-1