Art. 3

LEGGE 17 aprile 2003, n. 91

In vigore dal 11 mag 2003
1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonchè la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LEGGE 17 aprile 2003, n. 91 (Art. 3 ((Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah)).) — Testo vigente | Portale Normativo