Art. 6
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 17 apr 2003
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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