Art. 4

In vigore dal 19 apr 2003
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;75#art-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo