Art. 1
In vigore dal 30 gen 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.
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