Capo VI
Art. 89
Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso o larga banda ad Internet
In vigore dal 1 gen 2003
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la
televisione digitale terrestre e per l'accesso o larga banda ad Internet)
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall' della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o de-tengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1 dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-12-27;289#art-89