Titolo II

Art. 4

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

In vigore dal 1 gen 2003
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento"; b) all', comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento"; c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento". 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli , comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.
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