Art. 43
LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
In vigore dal 29 dic 2002
(Modifiche all' della legge
11 gennaio 2001, n. 7)
1. All', comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente".
Nota all':
- La legge 11 gennaio 2001, n. 7 reca: "Legge quadro sul settore fieristico". L', come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:
" (Ambito di applicazione). - Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purchè non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;
b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente.
c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-12-12;273#art-43