Art. 18

LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

In vigore dal 29 dic 2002
(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale) 1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonchè alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003. 2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
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LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273 (Art. 18 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.) — Testo vigente | Portale Normativo