Art. 1
In vigore dal 24 ott 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.
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