Art. 3

In vigore dal 23 ott 2002
1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all', provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la società Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla società stessa dal bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;228#art-3

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