Art. 1
In vigore dal 8 ago 2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 68.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-08-01;173#art-1