Art. 46

LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

In vigore dal 18 ago 2002
(Variazioni di bilancio) 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
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LEGGE 1 agosto 2002, n. 166 (Art. 46 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.) — Testo vigente | Portale Normativo