Art. 28

LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

In vigore dal 18 ago 2002
(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali) 1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"; b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell' della legge 5 agosto 1978, n. 457". 2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati. Note all': - Il testo vigente dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 338. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell' della legge 5 agosto 1978, n. 457". - Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, come modificato dalla presente legge: "Art. 57. - 1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. 2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche. 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. 6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. 7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione".
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In sintesi

La legge stabilisce la regola generale secondo cui i cimiteri devono trovarsi ad almeno 200 metri dal centro abitato e vieta nuove costruzioni entro tale raggio. Tuttavia, il consiglio comunale può autorizzare nuovi cimiteri o ampliamenti fino a un limite minimo di 50 metri in presenza di specifiche condizioni di necessità o di separazione fisica (come strade o fiumi) e previo parere della ASL. È inoltre possibile ridurre la fascia di rispetto per realizzare opere pubbliche, parchi, parcheggi o interventi urbanistici, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Sugli edifici già presenti nella zona di rispetto sono infine permessi interventi di recupero, cambi di destinazione d'uso e ampliamenti fino a un massimo del 10 per cento.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la distanza minima tra i cimiteri e i centri abitati per garantire la tutela igienico-sanitaria e il decoro, definendo al contempo precise deroghe e condizioni per l'edificabilità nelle zone limitrofe.

A chi si applica

Si applica ai Comuni, alle aziende sanitarie locali (ASL) e ai proprietari di immobili o soggetti interessati a interventi edilizi e urbanistici in prossimità delle aree cimiteriali.

Esempio pratico

Un cittadino proprietario di una casa situata a 100 metri dal cimitero comunale intende eseguire un piccolo ampliamento dell'immobile; in base alla norma, potrà realizzare l'intervento purché non superi il limite massimo del 10 per cento della volumetria esistente.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di rispettare la distanza minima di 200 metri salvo deroghe; per le deroghe è richiesta l'approvazione del consiglio comunale e il parere della competente azienda sanitaria locale (soggetto al termine di due mesi, decorso il quale vale il silenzio assenso); obbligo di contenere gli ampliamenti degli edifici esistenti entro il limite massimo del 10 per cento.

Cosa è cambiato

La legge ha sostituito il primo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 1265/1934), introducendo la possibilità per il consiglio comunale di derogare al vincolo dei 200 metri (fino a 50 metri) in specifici casi, regolando la riduzione della zona di rispetto per opere pubbliche o impianti sportivi/parcheggi con parere ASL (anche tacito dopo due mesi) e consentendo interventi di recupero e ampliamenti fino al 10 per cento sugli edifici esistenti; sono stati inoltre abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 57 del d.P.R. n. 285/1990.

Domande frequenti

Qual è la distanza minima assoluta a cui può essere ridotta la fascia di rispetto cimiteriale?Il consiglio comunale può approvare la costruzione o l'ampliamento di cimiteri a distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, ma mai oltre il limite minimo di 50 metri.
Cosa succede se l'azienda sanitaria locale non risponde alla richiesta di parere?Se decorrono inutilmente due mesi dalla richiesta del parere alla competente azienda sanitaria locale, il parere si intende espresso favorevolmente con la formula del silenzio assenso.
Quali interventi sono ammessi sugli edifici preesistenti situati nella fascia di rispetto?Sugli edifici già esistenti sono consentiti interventi di recupero, cambi di destinazione d'uso e ampliamenti funzionali entro la percentuale massima del 10 per cento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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