Art. 1

LEGGE 31 luglio 2002, n. 186

In vigore dal 13 dic 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 9 del mese di settembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi. 2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli della legge 5 marzo 1977, n. 54.
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LEGGE 31 luglio 2002, n. 186 (Art. 1 Istituzione della "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare".) — Testo vigente | Portale Normativo