Art. 1
LEGGE 31 luglio 2002, n. 186
In vigore dal 13 dic 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, è istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno
9 del mese di settembre
presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi.
2. La ricorrenza è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-07-31;186#art-1