Art. 4

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

In vigore dal 28 ago 2002
Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato). 1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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