Art. 32

LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

In vigore dal 28 ago 2002
(Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli , valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Art. 32 Disposizioni in materia ambientale.) — Testo vigente | Portale Normativo