Art. 20
LEGGE 31 luglio 2002, n. 179
In vigore dal 28 ago 2002
(Istituzione del Reparto ambientale marino).
1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Storico versioni
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