Art. 29
LEGGE 30 luglio 2002, n. 189
In vigore dal 10 set 2002
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso
e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all', dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Nota all':
- Per il testo vigente dell' del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v., nelle note all'.
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